Sentenza Corte di Cassazione 25 giugno 2021, n. 24822
Sicurezza sul lavoro - Infortunio di terzi - Infortunio mortale per caduta causata da cedimento di parapetto fatiscente - Omessa indicazione del vizio nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del Dlgs 81/2008 - Responsabilità del datore di lavoro per omicidio colposo ex articoli 113 e 589 del Codice penale - Sussistenza - Delega di funzioni ex articolo 16 del Dlgs 81/2008 - Delega al responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (Rspp) per la redazione del documento di valutazione dei rischi - Limiti della delega di funzioni (N.d.R.: articolo 17 del Dlgs 81/2008) - Obbligo per il datore di valutare l'adeguatezza e l'efficacia del documento di valutazione dei rischi redatto dal delegato - Legittimità - Sussistenza - Obbligo del datore di adottare le decisioni operative sulla necessità di interventi idonei a prevenire i rischi considerati - Decisioni operative non delegabili al responsabile dei servizi di prevenzione e protezione - Legittimità - Sussistenza
Il conferimento a terzi della delega per la redazione del documento di valutazione dei rischi non esonera il datore dall'obbligo di valutarne adeguatezza ed efficacia, né è delegabile la decisione operativa su interventi preventivi.
La Corte di Cassazione, sezione quarta, con sentenza 25 giugno 2021, n. 24822, torna a pronunciarsi sull'istituto della delega di funzioni di cui all'articolo 16 del Dlgs 81/2008 nell'ambito della sicurezza sul lavoro, per la particolare ipotesi in cui l'amministratore delegato di società, quale datore, si avvalga della consulenza del responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (Rspp).
La Corte ribadisce sul punto l'assunto secondo cui il conferimento della delega alla redazione del documento di valutazione dei rischi ex articolo 28 del Dlgs 81/2008 non esonera il datore dall'obbligo di valutare la relativa efficacia e adeguatezza. (La valutazione di tutti i rischi con conseguente elaborazione del relativo documento, lo ricordiamo, è infatti adempimento non delegabile ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 81/2008.). Né può ritenersi legittima, precisa il Collegio, la scelta del datore di lavoro di delegare al responsabile dei servizi di prevenzione e protezione o all'operaio manutentore la decisione sulla necessità di interventi idonei a prevenire il rischio considerato, quale tipica scelta operativa propria della figura datoriale.
Nella specie, l'amministratore delegato di una società avente in gestione una struttura alberghiera toscana veniva condannato, insieme al responsabile dei servizi di prevenzione e protezione, per il reato di omicidio colposo di cui agli articoli 113 e 589 del Codice penale ai danni di un ospite, deceduto a seguito di una caduta dovuta al cedimento del parapetto del terrazzo della stanza in cui alloggiava. (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 25 giugno 2021, n. 24822
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