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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 17 marzo 2022, n. 9028

Sicurezza sul lavoro - Dlgs 81/2008 - Datore di lavoro - Definizione ex articolo 2, comma 1, lettera b) del Dlgs 81/2008 - Titolare del rapporto di lavoro o responsabile dell'organizzazione, o dell'unità produttiva, con poteri decisionali e di spesa - Possibilità per realtà organizzative complesse di individuare più datori di lavoro - Sussistenza - Delega di funzioni (N.d.R.: articolo 16 del Dlgs 81/2008) - Adempimenti non delegabili ex articolo 17 del Dlgs 81/2008 - Valutazione dei rischi e designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) - Sussistenza - Responsabilità del Chief executive officer (Ceo) di un'azienda - Qualifica di datore di lavoro - Omissioni relative alla valutazione dei rischi da Covid-19 e alla designazione del Rspp - Reati ex articoli 29, primo comma, 55, primo comma, lettere a) e b), 17, primo comma, lettera b) del Dlgs 81/2008 - Sussistenza

Ai sensi del Dlgs 81/2008 il datore di lavoro non può delegare gli adempimenti relativi alla valutazione del rischio (tra cui quello da Covid-19) e alla designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Questo quanto ribadito dalla Corte di Cassazione che con sentenza 9028/2022 torna a pronunciarsi sulla definizione di datore di lavoro ex articolo 2 del Dlgs 81/2008, per tale intendendosi il titolare del rapporto di lavoro o il soggetto responsabile dell'organizzazione (o dell'unità produttiva) dotato di poteri decisionali e di spesa. È dunque possibile, ricorda la Corte, che realtà organizzative complesse possano individuare più datori di lavoro, ognuno a capo della singola unità produttiva, purchè questi ultimi siano dotati di tutti i poteri decisionali e di spesa necessari per lo svolgimento della funzione (altrimenti trattandosi di dirigenti). Premesso ciò la Corte ribadisce che ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 81/2008 non sono delegabili da parte del datore di lavoro gli adempimenti in materia di sicurezza relativi alla valutazione del rischio connesso all'attività lavorativa e alla designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Nella specie la Corte, nell’annullare con rinvio al Tribunale di Savona la sentenza impugnata, conferma la qualifica di datore in capo all'imputato, Chief executive officer (Ceo) di un'azienda, a cui si contestavano omissioni relative alla valutazione del rischio Covid-19 e alla designazione del responsabile per la sicurezza (articoli 17, 29 e 55 del Dlgs 81/2008), escludendo la qualifica di datore al dipendente-dirigente investito di una delega parziale che non includeva poteri decisionali e di spesa. (IM)

Corte di Cassazione

Sentenza 17 marzo 2022, n. 9028