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Albo nazionale gestori ambientali
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 18 aprile 2024, n. 16191

Responsabile tecnico rifiuti – Compiti, responsabilità e requisiti – Articolo 12, Dm 120/2014 – Posizione di garanzia relativa al rispetto della normativa in materia di gestione dei rifiuti – Sussistenza – Responsabilità per gli illeciti connessi alla violazione della normativa sui rifiuti – Sussistenza – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – Reato – Articolo 452-quaterdecies, Codice penale – Misura interdittiva del divieto di esercizio dell'attività di impresa nel settore ambientale

Il responsabile tecnico Albo gestori ambientali, viene in evidenzia dall'ultima giurisprudenza, ha il dovere di impedire la "mala gestione" dei rifiuti e risponde degli illeciti connessi a violazioni normative.
In base al principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 18 aprile 2024, n. 16191, è lo stesso regolamento dell'Albo gestori ambientali – laddove affida al Rt il compito di porre in essere tutte le azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa e vigilare sulla corretta applicazione della stessa, "in maniera effettiva e continuativa" - a costituire in capo al responsabile tecnico una vera e propria "posizione di garanzia".
Il responsabile tecnico risponde quindi, al pari del legale rappresentante, dei reati commessi e connessi in riferimento alla gestione illecita dei rifiuti in azienda.
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha deciso di dichiarare inammissibile il ricorso finalizzato alla revoca di una misura interdittiva (divieto di esercizio dell’attività di impresa nel settore ambientale) applicata dal Tribunale di Catanzaro a un Rt in riferimento al reato di traffico illecito di rifiuti (ex articolo 452-quaterdecise, Codice penale). Il motivo di ricorso teso ad affermare la responsabilità del "direttore tecnico" – e non del Rt – alla luce della circolare MinAmbiente 1121/2019 (gestione operativa degli stoccaggi rifiuti), considerata la presenza di una norma regolamentare di grado secondario di diverso tenore,  non ha avuto accoglimento da parte della Suprema Corte. (AG)

Corte di Cassazione

Sentenza 18 aprile 2024, n. 16191