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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 20 febbraio 2025, n. 7038

Sicurezza sul lavoro - Violazione da parte del datore di lavoro di plurime disposizioni del Dlgs 81/2008 - Omesso accertamento sulla manutenzione dell'estintore, omessa elaborazione del Documento di valutazione dei rischi in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, mancata designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (articoli 64, 29, 17 Dlgs 81/2008) - Responsabilità ex Dlgs 81/2008 - Sussistenza - Mancato pagamento delle sanzioni amministrative e mancato adempimento delle prescrizioni impartite (N.d.R. articolo 20, Dlgs 758/1994) - Causa di non punibilità ex articolo 131-bis, Codice penale - Applicabilità - Esclusione

Se il datore di lavoro commette più violazioni del Dlgs 81/2008 e adempie solo in parte alle prescrizioni impartite per regolarizzarsi non può beneficiare della non punibilità per tenuità del fatto.
Lo si evince dalla sentenza 7038/2025 della Corte di Cassazione. L'imputato, in qualità di datore di lavoro, era stato condannato dai Giudici toscani per diverse violazioni del Testo unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare perché aveva omesso di accertare la regolare manutenzione dell'estintore, di designare il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) e di elaborare, in collaborazione con tale soggetto e con il medico competente, il Documento di valutazione dei rischi.
La Corte ha escluso che l'imputato potesse beneficiare della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'articolo 131-bis del Codice penale. E ciò, si legge in motivazione, perché aveva commesso più violazioni del Dlgs 81/2008 e perché aveva omesso di pagare le sanzioni e di adempiere a tutte le prescrizioni impartite per eliminare la contravvenzione. (IM)

Corte di Cassazione

Sentenza 20 febbraio 2025, n. 7038