Milano, 11 marzo 2009 - 00:00

Trasporto rifiuti propri, autorizzazione (non più) sempre necessaria

(Lavinia Basso)

A seguito delle modifiche introdotte dal Dl 171/2008 (convertito con legge 205/2008) al Dlgs 152/2006  il trasporto di rifiuti propri non necessita di autorizzazione solo se destinato al gestore del servizio pubblico di Rsu.

La pregressa versione del Dlgs 152/2006, come confermato dalla Cassazione (sentenza 3 marzo 2009, n. 9465), prevedeva invece che il trasporto di rifiuti propri fosse sempre autorizzato, sia che avesse carattere di regolarità, nel qual caso l'impresa avrebbe dovuto essere iscritta nell’apposita sezione dell’Albo gestori rifiuti (cd. Iscrizione "light"), sia che avesse carattere di eccezionalità.

 

In quest'ultima ipotesi, infatti, il produttore avrebbe dovuto affidare lo smaltimento dei propri rifiuti a terzi autorizzati per non incappare nel reato di illecita gestione dei rifiuti di cui all’articolo 256, Dlgs 152/2006, poiché, diversamente, tale tipo di trasporto  sarebbe stato esente da qualsiasi tipo di controllo.

Documenti di riferimento