Trasporto rifiuti propri, autorizzazione (non più) sempre necessaria
A seguito delle modifiche introdotte dal Dl 171/2008 (convertito con legge 205/2008) al Dlgs 152/2006 il trasporto di rifiuti propri non necessita di autorizzazione solo se destinato al gestore del servizio pubblico di Rsu.
La pregressa versione del Dlgs 152/2006, come confermato dalla Cassazione (sentenza 3 marzo 2009, n. 9465), prevedeva invece che il trasporto di rifiuti propri fosse sempre autorizzato, sia che avesse carattere di regolarità, nel qual caso l'impresa avrebbe dovuto essere iscritta nell’apposita sezione dell’Albo gestori rifiuti (cd. Iscrizione "light"), sia che avesse carattere di eccezionalità.
In quest'ultima ipotesi, infatti, il produttore avrebbe dovuto affidare lo smaltimento dei propri rifiuti a terzi autorizzati per non incappare nel reato di illecita gestione dei rifiuti di cui all’articolo 256, Dlgs 152/2006, poiché, diversamente, tale tipo di trasporto sarebbe stato esente da qualsiasi tipo di controllo.
Documenti di riferimento
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Sentenza Corte di Cassazione 3 marzo 2009, n. 9465
Rifiuti - Dlgs 152/2006 - Trasporto di rifiuti propri non pericolosi - Eccezionalità - Reato di gestione illecita - Sussiste
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Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare - Stralcio
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Codice ambientale (Dlgs 152/2006 + provvedimenti Ue e nazionali satellite)
Lo spazio dedicato al decreto nazionale di riferimento, e provvedimenti attuativi, in materia di: valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale, difesa del suolo, tutela delle acque, gestione dei rifiuti, imballaggi, bonifica dei siti contaminati, riduzione dell'inquinamento atmosferico, risarcimento dei danni ambientali. Il quadro è coordinato con la normativa Ue di immediata applicazione e corredato da percorsi ragionati tra provvedimenti e documentazione di diretto interesse operativo