Tar su appalti pubblici: autocertificabili i requisiti di qualità
È illegittima la norma del bando di gara pubblica che obbliga, senza ragioni specifiche, i concorrenti a presentare in veste originale o autenticata i certificati di qualità necessari alla partecipazione.
A sostenere la regola generale dell’applicazione dell’istituto della autocertificazione alle procedure di aggiudicazione di opere e servizi pubblici sancita dal Dpr 445/2000 (recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”) è il Tar Piemonte, che con sentenza 26 ottobre 2009 n. 2334 ha sottolineato come tale principio sia derogabile dalla Pubblica amministrazione in sede di redazione del bando solo giustificando la necessità della produzione della originale della documentazione richiesta.
Diversamente, avverte il Giudice di merito, l’esclusione della autocertificazione costituisce violazione del principio della semplificazione amministrativa, riconosciuto di valore costituzionale dal Giudice delle leggi (sentenza 350/2008).
Documenti di riferimento
-
Sentenza Tar Piemonte 26 ottobre 2009, n. 2334
Appalto - Gara - Requisiti di qualità dei concorrenti - Prova attraverso dichiarazione sostitutiva - Limitazioni