Discarica in deroga, c’è spazio per il “test di cessione”
Nel valutare se autorizzare valori limite più elevati per determinati parametri la P.a. non può limitarsi alla valutazione di rischio dell’intera discarica, ma deve considerare anche le caratteristiche delle singole tipologie di rifiuti.
Così si è espresso il Tar Puglia (sentenza 1601/2011) in relazione all’articolo 10 del Dm 3 agosto 2005 (“deroghe”, ora articolo 10 del Dm 27 settembre 2010), avallando l’operato della P.a. pugliese che aveva richiesto al soggetto richiedente l’autorizzazione in deroga il deposito dei cd. “test di cessione” per la valutazione delle caratteristiche dei rifiuti.
Rivedendo un proprio orientamento espresso in sede cautelare, il Tar pugliese sottolinea che grazie al "test di cessione" la P.a. centra la propria valutazione sui rifiuti già conferiti in discarica e non soltanto sulle categorie previste dalle autorizzazioni ma mai conferite, così attuando il regime di deroghe “calibrate con riferimento a rifiuti specifici per singole discariche” istituito dal Dm 3 agosto 2005.
Documenti di riferimento
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Sentenza Tar Puglia 14 settembre 2011, n. 1601
Discariche - Autorizzazione ad accettare valori limite più elevati - Articolo 10 del Dm 3 agosto 2005 - Restrizioni non motivate alle deroghe - Competenze
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE IV
Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica
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Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica - Attuazione Dlgs 36/2003 - Abrogazione Dm 3 agosto 2005