Terreni agricoli pubblici, via alla vendita
I terreni agricoli potranno essere attratti al patrimonio disponibile dello Stato ai fini della loro vendita, con trattativa privata (se di valore inferiore a 400.000 euro) o tramite asta, se di valore superiore. Lo stabilisce la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012).
Entro il 31 marzo 2012 il Ministero delle politiche agricole insieme a quello dell'economia individuerà i terreni a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato o degli enti pubblici da alienare. L'individuazione dei beni comporta il passaggio automatico al patrimonio indisponibile dello Stato. La vendita sarà a cura dell'Agenzia del demanio. Saranno privilegiati gli imprenditori agricoli.
Se nei 5 anni successivi alla vendita cambierà la destinazione d'uso del terreno, lo Stato incasserà una quota pari al 75% del maggior valore acquisito dal terreno rispetto al prezzo di vendita. Sono esclusi dalla disciplina in parola i beni ricompresi negli elenchi dei beni "sdemanialiazzati" ai sensi del Dlgs 85/2010.
Documenti di riferimento
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Legge 12 novembre 2011, n. 183
Legge di stabilità 2012 - Stralcio - Sdemanializzazione terreni agricoli, Servizi locali e responsabilità amministrativa delle società ex Dlgs 231/2001
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Patrimonio fiscale - Attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni - Stralcio