Scarichi domestici in deroga, il privato deve essere “scrupoloso”
Lo scarico di acque domestiche in reti fognarie senza autorizzazione è possibile solo a seguito di una ricerca responsabile delle regole locali e nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal gestore del servizio idrico.
Questo il principio espresso dal Tar Emilia Romagna con la sentenza 49/2012, attraverso l’interpretazione dell’articolo 124 del Dlgs 152/2006 che in deroga al principio della previa autorizzazione obbligatoria di tutti gli scarichi, prevede che “gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell’osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato”.
Per il Tar il privato non può ritenersi esonerato dal dovere di ricercare responsabilmente le norme locali – cui poi deve attenersi in maniera scrupolosa — neanche confidando sui successivi controlli da parte delle autorità competenti. L’individuazione del collettore fognario cui allacciare gli scarichi va effettuata nel rispetto del criterio dell’ordinaria diligenza.
Documenti di riferimento
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Disposizioni sulla tutela delle acque
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE III
Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
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Sentenza Tar Emilia Romagna 25 gennaio 2012, n. 49
Scariche di acque domestiche in reti fognarie - Dlgs 152/1999 - Articolo 124 del Dlgs 152/2006 - Regolamenti del gestore del servizio idrico - Rispetto scrupoloso - Richiesto