Trasporto rifiuti senza autorizzazione, non serve abitualità condotta
Il trasporto di rifiuti privo di autorizzazione può essere qualificato come reato anche quando l'attività di trasporto non abbia il carattere dell'attività imprenditoriale: anche se svolta in modo occasionale tale attività deve essere autorizzata.
In difetto di autorizzazione, iscrizione o comunicazione un simile trasporto, afferma la Corte di cassazione con la sentenza 4 aprile 2013, n. 15617, la condotta del soggetto integra il reato di gestione illecita dei rifiuti previsto dall'articolo 256, Dlgs 152/2006 in quanto il reato è istantaneo, e non abituale: è sufficiente quindi anche un solo trasporto perchè possa essere contestato il reato di gestione illecita di rifiuti.
Una volta provato che l'oggetto del trasporto sono rifiuti (nel caso di specie si trattava di tre quintali di rottami ferrosi di vario genere) alla violazione dell'obbligo di dotarsi di apposita autorizzazione consegue, ricordiamo, l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro.
Documenti di riferimento
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Sentenza Corte di Cassazione 4 aprile 2013, n. 15617
Rifiuti – Trasporto – Natura del reato – Istantaneo – Sussistenza
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Codice ambientale (Dlgs 152/2006 + provvedimenti Ue e nazionali satellite)
Lo spazio dedicato al decreto nazionale di riferimento, e provvedimenti attuativi, in materia di: valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale, difesa del suolo, tutela delle acque, gestione dei rifiuti, imballaggi, bonifica dei siti contaminati, riduzione dell'inquinamento atmosferico, risarcimento dei danni ambientali. Il quadro è coordinato con la normativa Ue di immediata applicazione e corredato da percorsi ragionati tra provvedimenti e documentazione di diretto interesse operativo