Milano, 11 luglio 2013 - 00:00

Rifiuti inerti, il processo di recupero semplificato si chiude solo con l'effettivo utilizzo

(Alessandro Geremei)

Nella fase temporale che precede l'utilizzo del materiale recuperato ai sensi del Dm 5 febbraio 1998, e nella stessa fase di utilizzo, il materiale continua ad essere un rifiuto e come tale deve essere gestito.

Il MinAmbiente (nota 18563/2013) conferma la propria interpretazione (si veda la nota 26479/2011) del punto 7.1 all'allegato I del Dm 5 febbraio 1998 (Recupero in forma semplificata dei rifiuti non pericolosi), norma che nel fissare i requisiti e le condizioni da rispettare affinché le attività di recupero dei rifiuti ceramici e inerti possano operare in via semplificata (in deroga al principio generale secondo il quale tutti gli impianti di rifiuti devono essere autorizzati), prevede 3 possibili esiti conclusivi: Mps per l'edilizia, utilizzo per recupero ambientale, utilizzo per realizzare rilevati e sottofondi. In materia, nessuna analogia né interpretazione estensiva è possibile.

 

Nel caso un impianto di trattamento di rifiuti inerti da costruzione e demolizione non utilizzi i materiali derivanti dal trattamento effettuato, ma li ceda a terzi, questi continuano quindi ad essere rifiuti visto che l'operazione di recupero si conclude solo con l'utilizzo del materiale.

Documenti di riferimento