Rifiuti inerti, il processo di recupero semplificato si chiude solo con l'effettivo utilizzo
Nella fase temporale che precede l'utilizzo del materiale recuperato ai sensi del Dm 5 febbraio 1998, e nella stessa fase di utilizzo, il materiale continua ad essere un rifiuto e come tale deve essere gestito.
Il MinAmbiente (nota 18563/2013) conferma la propria interpretazione (si veda la nota 26479/2011) del punto 7.1 all'allegato I del Dm 5 febbraio 1998 (Recupero in forma semplificata dei rifiuti non pericolosi), norma che nel fissare i requisiti e le condizioni da rispettare affinché le attività di recupero dei rifiuti ceramici e inerti possano operare in via semplificata (in deroga al principio generale secondo il quale tutti gli impianti di rifiuti devono essere autorizzati), prevede 3 possibili esiti conclusivi: Mps per l'edilizia, utilizzo per recupero ambientale, utilizzo per realizzare rilevati e sottofondi. In materia, nessuna analogia né interpretazione estensiva è possibile.
Nel caso un impianto di trattamento di rifiuti inerti da costruzione e demolizione non utilizzi i materiali derivanti dal trattamento effettuato, ma li ceda a terzi, questi continuano quindi ad essere rifiuti visto che l'operazione di recupero si conclude solo con l'utilizzo del materiale.
Documenti di riferimento
-
Codice ambientale (Dlgs 152/2006 + provvedimenti Ue e nazionali satellite)
Lo spazio dedicato al decreto nazionale di riferimento, e provvedimenti attuativi, in materia di: valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale, difesa del suolo, tutela delle acque, gestione dei rifiuti, imballaggi, bonifica dei siti contaminati, riduzione dell'inquinamento atmosferico, risarcimento dei danni ambientali. Il quadro è coordinato con la normativa Ue di immediata applicazione e corredato da percorsi ragionati tra provvedimenti e documentazione di diretto interesse operativo
-
Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero
-
Nota MinAmbiente 31 agosto 2011, n. 26749
Chiarimenti sull'attività di recupero dei rifiuti inerti - Dm 5 febbraio 1998
-
Nota MinAmbiente 7 marzo 2013, n. 18563
Attività di recupero inerti in procedura semplificata - Dm 5 febbraio 1998