Pneumatici fuori uso, il contributo è assoggettato ad Iva
Il contributo per la gestione dei Pfu forma parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato all'imposta sul valore aggiunto e rimane invariato in tutte le fasi della commercializzazione.
Lo prevede l'articolo 228 (pneumatici fuori uso) del Dlgs 152/2006, a seguito dell'integrazione stabilita dalla legge 116/2013 (di conversione del Dl “Competitività”) entrata in vigore il 21 agosto 2014.
Produttori e importatori di pneumatici, secondo quanto previsto espressamente dalla nuova versione della norma, devono applicare il rispettivo contributo vigente alla data di immissione dello pneumatico nel mercato nazionale del ricambio, che poi deve rimanere invariato in tutte le fasi successive di commercializzazione. Sancito anche l'obbligo ex lege di tutti i rivenditori di indicare in fattura, in modo chiaro e distinto, il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello pneumatico.
Documenti di riferimento
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Punto per punto, le novità ambientali del Dl "Competitività" 91/2014 e della legge di conversione
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Cd. Dl "Competitività" - Disposizioni urgenti per settore agricolo, ambientale (Sistri), efficientamento energetico, rilancio e sviluppo imprese - Stralcio
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE IV
Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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Dm Ambiente 11 aprile 2011, n. 82
Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (Pfu) - Articolo 228 del Dlgs 152/2006
Riferimenti
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L'area "Pneumatici fuori uso" di Reteambiente
In collaborazione con Ecopneus
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La gestione dei Pneumatici fuori uso (Pfu) - AGGIORNATO A MAGGIO 2014