Milano, 11 giugno 2019 - 17:42

Autocarrozzeria, emissioni da forno verniciatura vanno autorizzate

(Francesco Petrucci)

Produrre emissioni in atmosfera attraverso un forno di verniciatura senza autorizzazione alle emissioni ex articolo 269, Dlgs 152/2006 inchioda alla responsabilità penale il titolare di una autocarrozzeria.

La Suprema Corte, confermando la responsabilità del titolare di una autocarrozzeria in Puglia, nella sentenza 7 giugno 2019, n. 25324 ha puntualizzato che l'attività di verniciatura è espressamente esclusa dalle attività in "deroga" all'autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'articolo 272, Dlgs 152/2006 che per le attività escluse dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera fa riferimento all'elenco della Parte I dell'allegato IV alla Parte quinta del Dlgs 152/2006. Tra le attività in elenco sono citate le "lavorazioni meccaniche dei metalli" ma con espressa "esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno".

 

Non ricevibile il riferimento fatto dall'imputato al non avere superato la soglia massima di prodotto verniciante, al di sotto della quale la delibera di Giunta pugliese 1497/2002 prevede l'esclusione dall'autorizzazione ambientale: una Dgr non può derogare a una norma primaria statale (ponendosi altrimenti fuori legge) e pertanto è chiaro il riferimento della disposizione pugliese alle sole attività in deroga, tra le quali, come detto, non rientra la verniciatura. Pertanto occorreva l'autorizzazione alle emissioni ex articolo 269, Dlgs 152/2006 e la sua mancanza integra il reato di cui all'articolo 279, comma 1, Dlgs 152/2006.

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