Milano, 26 ottobre 2015 - 00:00

DDL Stabilità 2016, ecco il testo arrivato in Senato

Proroga di un anno delle detrazioni fiscali 50%, 65% e bonus mobili, ripristino IVA al 10% per il pellet e stabilizzazione della fiscalità "di favore" per le agroenergie.

Queste le principali novità in materia di energia contenute del DDL Stabilità 2016 che, dopo gli annunci del Governo e il via libera del Quirinale, è ora arrivato all’esame del Senato.

Segnaliamo qui di seguito i punti direttamente attinenti al comparto energetico:

• Art. 6 comma 1. La scadenza dei bonus fiscali attualmente vigenti (detrazioni 50% ristrutturazione, 65% efficientamento energetico e 50% bonus mobili) viene prorogata di un anno, al 31 dicembre 2016.

• Art. 6 comma 2. Per il solo 2016 si introduce un’altra particolare tipologia di bonus mobili, con detrazione del 50% su un ammontare complessivo di 8mila euro, per "le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno 3 anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale …." La detrazione, diversamente dall’altro bonus mobili con cui peraltro non è cumulabile, è quindi agganciata all’acquisto dell’immobile e non a lavori di ristrutturazione.

• Art. 6 comma 3. Le detrazioni del 65% per l’efficienza energetica "sono usufruibili, anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica."

• Art. 47 comma 5. Viene stabilizzato il regime fiscale per le agroenergie applicato negli anni 2014 e 2015. Tale regime – lo ricordiamo – stabilisce che la produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabii agroforestali (fino a 2.400.000 kWh annui) e fotovoltaiche (fino a 260.000 kWh annui) nonché di carburanti e di prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, si consideri produttiva di reddito agrario. Solo la quota di produzione eccedente tali limiti è soggetta a un coefficiente di redditività del 25%. Viene quindi scongiurata la fine dell'applicazione del reddito catastale sulle agroenergie, che era prevista a partire dal 1° gennaio 2016.

• Art. 47 comma 11. L’aliquota IVA sul pellet torna al 10%, dopo che nella precedente legge di Stabilità era stata portata al 22%.

La redazione di Nextville continuerà a seguire l'iter parlamentare del provvedimento, che porterà senza dubbio delle modifiche al testo attuale (consultabile nei riferimenti qui sotto).