Milano, 1 dicembre 2016 - 00:00

Certificati bianchi, novità per biomasse e bioliquidi

Il Gestore dei servizi energetici, dopo un confronto con gli operatori del settore, ha pubblicato dei chiarimenti relativi agli impianti alimentati a biomasse e bioliquidi.

Due sono i documenti pubblicati dal GSE:

• Interventi di efficienza energetica relativi ad impianti alimentati a biomasse e bioliquidi. Chiarimenti operativi, in cui si precisa che ai fini dell’accesso del meccanismo è necessario rispettare — come previsto dall’Allegato 2 del Dlgs 28/2011 — i requisiti riferiti a:

— rendimento di generazione degli impianti;

— limiti delle emissioni in atmosfera;

— tipologia di biomassa impiegata;

— laboratori accreditati al rilascio delle attestazioni circa rispetto dei precedenti punti;

— dichiarazioni dei produttori circa la corrispondenza degli impianti con quelli oggetto delle suddette attestazioni.

Pertanto, in fase di presentazione di un progetto è necessario rispettare i requisiti e le metodologie di prova indicati nella colonna "Requisiti" e "Metodologia di prova" nella tabella contenuta nel Documento ed allegare la documentazione indicata nella colonna "Documentazione da fornire", contenuta nella medesima tabella (vedi il Documento nei riferimenti in basso).

• Procedura per la verifica del rispetto dei limiti di rendimento degli impianti alimentati a biomasse e bioliquidi, dove vengono definiti i contenuti della relazione prevista dall'Allegato 2 del Dlgs 28/2011 e "finalizzata alla verifica del rispetto del limite di rendimento dell’85% per impianti alimentati a biomasse ovvero bioliquidi".

Secondo quanto precisato nel documento, la relazione, redatta da un laboratorio accreditato alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025, dovrà contenere le seguenti sezioni:

• Sezione 1: descrizione dell’impianto,

• Sezione 2: energia primaria fornita dalla biomassa o dai bioliquidi,

• Sezione 3: metodologia di calcolo del rendimento.

Per maggiori informazioni, vedi i riferimenti in basso.