Consiglio di Stato: no alla Soprintendenza che sacrifica la transizione ecologica
Mancano equilibrio e proporzionalità nella decisione della Soprintendenza che limita la realizzazione di un impianto eolico senza ponderare adeguatamente le diverse tutele sull’uso del territorio.
Così ha deciso il Consiglio di Stato con la sentenza del 23 settembre 2022, n. 8167 in merito al parere negativo della Soprintendenza dei beni culturali sulla realizzazione di una pala eolica che avrebbe causato interferenze visive rispetto a quattro croci votive.
Seppure il sistema di croci viarie votive caratterizzi storicamente un ampio paesaggio naturale della Regione, la posizione inibitoria della Soprintendenza appare sbilanciata e totalizzante rispetto all'obiettivo di tutela che si vuole perseguire: il divieto di realizzare l’'pera esteso a tutte le aree contigue alle croci è eccessivo trattandosi di manufatti visibili solo da vicino.
Il no dell'Amministrazione dei beni culturali si pone dunque in contrasto con l'indirizzo europeo e nazionale che riconosce agli impianti Fer un'importanza fondamentale, dichiarandoli opere di pubblico interesse.
Non solo, i decreti della Soprintendenza violano anche il principio europeo di integrazione delle tutele che si impone sia nei rapporti tra ambiente e attività produttive, come previsto dalla recente riforma costituzionale che nell’articolo 41 della Costituzione ha accostato la tutela dell'ambiente al valore dell’iniziativa privata, sia nella ricerca dell'equilibrio tra ambiente e patrimonio culturale.
Pertanto, non potendo essere accolta la richiesta dell’Amministrazione dei beni culturali di ridurre l'altezza della pala a 25 metri, pena la compromissione della fattibilità tecnica ed economica dell'opera, la Soprintendenza avrebbe dovuto ricercare non il totale sacrificio dell'uso produttivo di energia pulita nelle aree interessate, bensì una soluzione comparativa e dialettica fra le esigenze dello sviluppo sostenibile e quelle afferenti al paesaggio culturale.
Riferimenti
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Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2001/77/Ce
Promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
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Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
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Codice dei beni culturali e del paesaggio
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Costituzione della Repubblica italiana
Stralcio - Disposizioni di diretto ed indiretto interesse in materia ambientale
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Sentenza Consiglio di Stato 23 settembre 2022, n. 8167
Energia - Energie rinnovabili - Impianto eolico - Autorizzazione unica ex articolo 12 del Dlgs n. 387/2003 - Tutela patrimonio culturale (beni culturali e beni paesaggistici) ex articolo 2 del Dlgs 42/2004 - Integrazione tra valore ambientale e altri valori costituzionali (ex riforma costituzionale, articolo 41 della Costituzione) - Necessità - Sussistenza - Rilevanza - Parere negativo della Soprintendenza alla realizzazione della pala eolica a causa di interferenze visive sulle croci votive e prescrizione di misure di tutela indiretta nelle aree circostanti - Illegittimità - Sussistenza - Ragioni - Bilanciamento valori contrapposti - Necessità - Sussistenza - Interesse all'incremento delle fonti di energia rinnovabile per la transizione ecologica - Prevalenza