Impianti recupero rifiuti, sui residui da smaltire decide la P.a.
È l'autorità competente ad autorizzare l'impianto di recupero dei rifiuti che può imporre un limite quantitativo massimo – non previsto in generale dal Dlgs 152/2006 – ai residui di trattamento che possono essere inviati a smaltimento.
È questa la risposta fornita l'11 ottobre 2023 dal MinAmbiente a un interpello con cui una Provincia molisana aveva manifestato l'assenza, nell'ambito della normativa relativa al recupero dei rifiuti, di un riferimento relativo al limite di produzione dei residui da inviare a smaltimento, sottolineando come la stessa potesse consentire abusi da parte di gestori poco virtuosi.
Secondo il Dicastero, invece, "una definizione normativa generale sarebbe di difficile previsione" atteso che, al fine di individuare tali limiti, è necessario aver riguardo a diversi elementi che variano da impianto a impianto (tipologia e caratteristiche tecniche, natura dei prodotti, ambito di operatività, disponibilità di migliori tecniche, ecc..), la cui analisi, indispensabile per comprovare la ragionevolezza del progetto, sta alla base delle valutazioni che le autorità competenti effettuano in sede di autorizzazione unica (Au) ex articolo 208 o di autorizzazione integrata ambientale (Aia) ex articolo 29-sexies del Dlgs 152/2006.
L'assenza di un dato normativo generale, chiarisce la risposta del MinAmbiente, non esclude tuttavia che con riguardo ad alcune tipologie di recupero siano disponibili indicazioni più specifiche (come quelle riportate nel Dm 29 gennaio 2007 per gli impiantì di trattamento meccanico-biologico e quelle riportate nel Dm 5 febbraio 1998 per il recupero semplificato di materia ed energia).
Documenti di riferimento
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Risposta ad interpello MinAmbiente 11 ottobre 2023, n. 162161
Interpello in materia ambientale ex articolo 3-septies del Dlgs 152/2006 - Nota 7 febbraio 2023, n. 17589 - Attività di recupero dei rifiuti - Assenza in generale di un dato normativo sul quantitativo di residui destinati allo smaltimento in esito alle operazioni di trattamento - Chiarimenti
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE I
Disposizioni comuni e principi generali - Interpello in materia ambientale
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE IV
Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE II
Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
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Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero
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Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59 - Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di gestione dei rifiuti