Rifiuti, miscelazione in deroga solo previa caratterizzazione "particolarmente accorta"
La miscelazione in deroga dei rifiuti, secondo il Mase, rappresenta una fase estremamente delicata che può essere effettuata solo a patto che non aumenti i rischi per salute e ambiente.
È questa la conclusione della risposta fornita dal Dicastero ambientale a un interpello con il quale un'associazione industriale, nel proporre una prassi operativa generale per la miscelazione in deroga dei rifiuti, ha chiesto chiarimenti sulla conformità della stessa alla normativa vigente (risposta ad interpello 1 agosto 2024, n. 143188).
In risposta, Il MinAmbiente ricorda preliminarmente che la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolo nonché di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, vietata in generale dal Dlgs 152/2006, può essere autorizzata in deroga nel rispetto di determinate condizioni di tutela ambientale.
La miscelazione, sottolinea sempre la risposta, non deve determinare una riduzione del contenuto di sostanze pericolose al di sotto dei limiti individuati dal "Codice ambientale" per l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo, così come non può essere utilizzata al solo fine di rendere i rifiuti conformi ai criteri di ammissibilità in discarica. Il documento "Reference Document on best available techniques for the waste treatments industries" pubblicato dalla Commissione Ue nell'ottobre 2018, rammenta inoltre il Dicastero, stabilisce il principio secondo il quale la miscelazione deve essere funzionale alle esigenze del successivo trattamento cui è destinato il rifiuto — garantendo un flusso omogeneo e stabile di rifiuti — e non deve essere un metodo volto a facilitare l'accettazione dei rifiuti.
Documenti di riferimento
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Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59 - Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di gestione dei rifiuti
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Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - Discariche di rifiuti
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE IV
Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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Risposta ad interpello MinAmbiente 1 agosto 2024, n. 143188
Interpello in materia ambientale ex articolo 3-septies, Dlgs 152/2006 - Nota 20 dicembre 2023, n. 209042 - Miscelazione dei rifiuti - Articolo 187, Dlgs 152/2006 - Autorizzazione in deroga - Proposta di prassi operativa generale - Divieto di determinare una riduzione del contenuto di sostanze pericolose al di sotto dei limiti individuati per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolodei - Sussistenza - Divieto di ricorrere alla diluizione o alla miscelazione di rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica - Sussistenza - Funzionalità rispetto alle esigenze del successivo trattamento - Sussistenza
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Codice ambientale (Dlgs 152/2006 + provvedimenti Ue e nazionali satellite)
Lo spazio dedicato al decreto nazionale di riferimento, e provvedimenti attuativi, in materia di: valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale, difesa del suolo, tutela delle acque, gestione dei rifiuti, imballaggi, bonifica dei siti contaminati, riduzione dell'inquinamento atmosferico, risarcimento dei danni ambientali. Il quadro è coordinato con la normativa Ue di immediata applicazione e corredato da percorsi ragionati tra provvedimenti e documentazione di diretto interesse operativo