Cer: trattenute sugli incentivi non soggette a Iva
Milano, 10 febbraio 2026 - 12:20

Cer: trattenute sugli incentivi non soggette a Iva

(Filippo Franchetto)

Le somme trattenute da una Comunità energetica rinnovabile sugli incentivi distribuiti agli associati non rivestono natura commerciale e sono quindi escluse dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.

Questo, in sostanza, è quanto viene chiarito dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 22/2026 in merito al trattamento fiscale delle trattenute operate da una Cer sugli incentivi erogati dal Gse e destinati agli associati "autoconsumatori".

 

Il caso specifico sottoposto all’Agenzia riguarda un ente del terzo settore che opera in qualità di "soggetto facilitatore" e – in prospettiva – di "soggetto organizzatore e gestore" di Cer.

 

Le entrate finanziarie di cui beneficia tale soggetto includono anche la tariffa premio sull’energia condivisa e il contributo Arera a rimborso di alcune componenti tariffarie. Si tratta di importi che vengono poi redistribuiti agli associati "autoconsumatori".

 

L’ente però intende trattenere per sé una parte degli incentivi, prima della loro distribuzione agli associati, per coprire quegli oneri tecnici e amministrativi per i quali non risultino sufficienti le quote associative. Viene quindi chiesto all’Agenzia se queste trattenute debbano essere considerate "corrispettivi specifici", rivestendo così natura commerciale.

 

La risposta dell’Agenzia è chiara e univoca: la funzione esclusiva di queste trattenute è quella di coprire costi generali di gestione e di garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’associazione. Esse non comportano per gli associati l’attribuzione di alcun bene o servizio aggiuntivo, né di particolari privilegi; dal punto di vista finanziario, producono gli stessi effetti che si avrebbero se gli importi erogati dal Gse fossero integralmente riversati sugli associati chiedendo loro successivamente il conguaglio della quota annuale di associazione.

 

Per questi motivi, l’Agenzia ritiene che che tali trattenute debbano essere escluse dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.

Riferimenti