Bolzano: nulle le norme che anticipano la direttiva "Case green"
Annullate le norme della Provincia autonoma di Bolzano che imponevano gravosi requisiti minimi di prestazioni energetiche, in violazione dei principi di gradualità, ragionevolezza e proporzionalità.
Lo ha deciso il Tar di Bolzano con la sentenza del 9 febbraio 2026, n. 26, in merito al ricorso contro il regolamento della Provincia autonoma di Bolzano di esecuzione in materia di prestazione energetica nell’edilizia, in attuazione della cd direttiva "Case green" (2024/1275/Ue).
Le disposizioni annullate stabilivano che negli edifici esistenti, in cui si sostituiva la caldaia, era necessario installare una pompa di calore o collegarsi al teleriscaldamento, salvo che il fabbisogno energetico fosse ridotto complessivamente o coperto per almeno il 30% da fonti rinnovabili; per i nuovi edifici, invece, l'obbligo di teleriscaldamento o pompa di calore non si applicava se almeno il 60% del fabbisogno era soddisfatto da fonti rinnovabili.
Le norme contestate imponevano in modo assoluto il rispetto di requisiti minimi di prestazione energetica particolarmente gravosi, senza alcuna verifica sul rispetto dei vincoli di gradualità, proporzionalità e ragionevolezza previsti dalla direttiva stessa. Per i giudici amministrativi gli adempimenti imposti sono illegittimi, sia per violazione della direttiva e dei citati principi eurounitari e di ordinamento interno, sia per manifesto eccesso di potere.
Riferimenti
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Dpp Bolzano 18 marzo 2025, n. 6
Regolamento di esecuzione in materia di prestazione energetica nell'edilizia, in attuazione della direttiva 2024/1275/Ue, e di bonus energia
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Direttiva Parlamento europeo Consiglio Ue 2024/1275/Ue
Direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) - Abrogazione della direttiva 2010/31/Ue
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Sentenza Tar Bolzano 9 febbraio 2026, n. 26
Sono illegittimi i requisiti minimi di prestazioni energetiche degli edifici disposti dalla normativa provinciale perché eccessivamente gravosi e in contrasto i principi di gradualità, proporzionalità e ragionevolezza della normativa europea di settore.