Fer nelle cave: l'idoneità dell'area non esclude il ripristino
Il Mase risponde all'interpello di un Comune sull'obbligo di recupero ambientale delle cave dismesse qualificate come "aree idonee", nel caso in cui si intenda installare "ex novo" un impianto fotovoltaico.
Premesso che la normativa di riferimento sulle "aree idonee" (articolo 20, comma 8, lettera c) del Dlgs 199/2021) è stata nel frattempo sostituita e trasposta nell'articolo 11-bis del Dlgs 190/2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica chiarisce che il regime applicabile alle cave non è cambiato.
Le nuove disposizioni normative hanno introdotto nuovi obblighi ma l'idoneità dell'area non cancella la responsabilità del soggetto tenuto al ripristino, piuttosto la formalizza all'interno del titolo autorizzativo energetico.
Il Mase ritiene pertanto che la possibile installazione di un impianto fotovoltaico in un'area di cava non recuperata, sebbene qualificata come "area idonea" alle Fer, non esclude l'obbligo di recupero/ripristino ambientale se il soggetto è obbligato in forza di autorizzazione/concessione estrattiva, o da una norma regionale, salva diversa disposizione emanata dall’autorità competente.
Riferimenti
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in Nextville (Vademecum autorizzazioni)
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Promozione dell'energia da fonti rinnovabili - Attuazione della direttiva 2018/2001/Ue
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Regimi amministrativi per produzione energia da fonti rinnovabili (cd. "Testo unico rinnovabili")
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Risposta ad interpello MinAmbiente 6 febbraio 2026, n. 26015
La qualifica di un'area di cava come "idonea" all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili non determina l'estinzione o sospensione dell'obbligo di recupero e ripristino ambientale a carico del soggetto obbligato