Eolico: illegittima la prescrizione della telecamera per monitorare gli incendi
L'imposizione di una nuova prescrizione, rispetto al provvedimento di Via, è consentita attivando l'apposito procedimento previsto dalla legge che comporta la riedizione del potere valutativo.
Lo ha stabilito il Tar Sicilia con la sentenza n. 557/2026 in merito alla prescrizione dell'Amministrazione regionale che impone una nuova condizione ambientale per un impianto eolico.
Nella specie la Regione, a seguito di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali prescritte nel provvedimento di Via, ha richiesto l'installazione di telecamere termiche sulle pale eoliche per il monitoraggio e la segnalazione di eventuali incendi.
I Giudici precisano che la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali, contenute nel provvedimento di Via, ha natura meramente ricognitiva e di controllo, rientrando nell'accertamento dell'adempimento delle prescrizioni già imposte in sede di valutazione di impatto ambientale.
Pertanto, si legge nella sentenza, "il procedimento di verifica non può introdurre nuove prescrizioni di modifica del quadro conformativo originario, pena lo sviamento della funzione assegnata dal legislatore all'istituto", sussistendo la violazione dei principi di tipicità dell'azione amministrativa, ragionevolezza, proporzionalità e tutela dell'affidamento.
L'imposizione di nuove condizioni ambientali è ammessa dalla legge solo mediante l'attivazione della procedura specifica prevista dal Dlgs 152/2006, con la riedizione del potere valutativo nell’ambito del procedimento di Via e nel rispetto delle garanzie partecipative, che nel caso in esame non sono state attivate.
Riferimenti
-
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE II
Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
-
Sentenza Tar Sicilia 3 marzo 2026, n. 557
L'imposizione di una nuova prescrizione, rispetto al provvedimento di Via, è consentita attivando l'apposito procedimento previsto dalla legge che comporta la riedizione del potere valutativo.