Tar Lazio: illegittima la rimodulazione tardiva della tariffa incentivante
Milano, 12 maggio 2026 - 15:00

Tar Lazio: illegittima la rimodulazione tardiva della tariffa incentivante

(Tiziana Giacalone)

È illegittima la rimodulazione retroattiva della tariffa incentivante: il recupero di somme erogate anni prima viola l'affidamento e la leale collaborazione tra Gse e la società che gestisce l'impianto Fer.

Il Tar Lazio, con la sentenza n. 8328/2026, ha annullato il provvedimento con cui il Gse ha comunicato alla società proprietaria di un impianto a biogas la rimodulazione della tariffa incentivante.

 

Per i giudici amministrativi, il provvedimento del Gse costituisce un atto di rideterminazione autoritativa della tariffa incentivante, inizialmente riconosciuta al privato a causa di un errore imputabile allo stesso Gestore.

 

La rimodulazione della tariffa, accompagnata dalla richiesta di restituzione degli incentivi percepiti, interviene con efficacia retroattiva a distanza di otto anni dalla concessione del beneficio incentivante e sei anni dopo la stipula della Convenzione.

 

Il Tar ha evidenziato che il provvedimento rientra nell'esercizoo del potere di autotutela amministrativa e che, pertanto, avrebbe dovuto essere adottato entro i termini previsti dalla legge e con un adeguato bilanciamento degli interessi coinvolti.

 

Nel caso in esame, invece, il potere di annullamento è stato esercitato tardivamente e senza il rispetto delle necessarie garanzie di tutela dell'affidamento maturato in capo alla società beneficiaria, nonché del principio della leale collaborazione tra pubblico e privato.

Riferimenti

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241

    Disciplina del procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi

  • Dlgs 3 marzo 2011, n. 28

    Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

  • Sentenza Tar Lazio 6 maggio 2026, n. 8328

    È illegittimo il provvedimento con cui il Gse comunica la rimodulazione della tariffa incentivante di un impianto Fer: tentando di recuperare somme erogate diverso tempo prima, viola il principio del legittimo affidamento e della leale collaborazione tra pubblico e privato.