Corte Costituzionale su legge regionale aree idonee in Sardegna
Non spetta al Ministero disapplicare la legge regionale vigente sulle aree idonee asserendone l'illegittimità costituzionale.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 88/2026 ha affermato che la pubblica amministrazione, compresa quella statale, non può disapplicare una legge regionale vigente ritenendola costituzionalmente illegittima: solo la Corte Costituzionale può dichiararne l'illegittimità.
Nel caso in esame, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica aveva adottato sei provvedimenti di Valutazione di impatto ambienatle (Via) favorevoli alla realizzazione di impianti agrivoltaici in due Province della Sardegna, escludendo l'applicazione della legge regionale n. 20/2024 sulle aree idonee.
I decreti di Via erano stati emanati dal Mase prima che la stessa legge regionale fosse dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza 184/2025.
La Consulta ha rilevato che, al momento dell'adozione dei decreti di Via, la normativa reginale era vigente e prevedeva espressamente l'applicabilità delle proprie disposizioni nel territorio regionale a tutti i procedimenti di Via, sia di competenza statale che regionale.
Di conseguenza, il Mase avrebbe dovuto applicare la legge regionale senza poterne sindacare la legittimità costituzionale al fine di disapplicarla con i provvedimenti amministrativi. Per questi motivi la Corte Costituzionale ha annullato i decreti di Via adottati dal Ministero.
Riferimenti
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Sentenza Corte Costituzionale 25 maggio 2026, n. 88
È costituzionalmente illegittima la mancata applicazione, da parte dell'Autorità amministrativa statale, di una legge regionale basata sull'asserita illegittimità di quest'ultima
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Lr Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20
Misure urgenti di individuazione aree idonee e non idonee impianti energia da fonti rinnovabili e semplificazione procedimenti autorizzativi