Agrivoltaico su aree idonee: il Tar Piemonte conferma la prevalenza delle Fer
È legittima la Via positiva rilasciata dal Ministero per l'installazione di un impianto agrivoltaico in un'area idonea: l'interesse alla diffusione delle Fer prevale anche sulle aree agricole di pregio.
Lo ha stabilito il Tar Piemonte con la sentenza n. 1328/2026 decidendo in merito all’installazione di un impianto agrivoltaico, in area idonea, con moduli fotovoltaici collocati su supporti infissi a terra e abbinati alla produzione di foraggio, soia e frumento, oltre all'allevamento elicicolo e all'apicoltura.
Per i giudici, in considerazione della tipologia di impianto agrivoltaico, dell'area su cui verrà installato e della contestuale produzione di energia rinnovabile in abbinamento alla produzione agricola e zootecnica, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ha espresso un giudizio positivo di compatibilità ambientale.
In linea con il Dlgs 190/2024 e con le direttive europee, il Mase ha bilanciato correttamente i diversi interessi coinvolti facendo prevalere l'interesse pubblico alla massima diffusione delle energie rinnovabili.
La sentenza chiarisce inoltre che l'interesse pubblico alla massima diffusione delle energie rinnovabili è prevalente nelle aree idonee anche se i terreni su cui installare l'impianto agrivoltaico – con moduli collocati su supporti infissi a terra — fossero qualificati in termini di superfici agricole di pregio.
Riferimenti
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Sentenza Tar Piemonte 10 giugno 2026, n. 1328
L'interesse pubblico alla massima diffusione delle energie rinnovabili è prevalente nelle aree idonee anche se i terreni su cui installare l'impianto agrivoltaico fossero qualificati in termini di superfici agricole di pregio
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Regimi amministrativi per produzione energia da fonti rinnovabili (cd. "Testo unico rinnovabili")
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Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 2023/435/Ue
Dispositivo per la ripresa e resilienza - Inserimento nel regolamento 2021/241/Ue dei capitoli dedicati al piano RepowerEu nei Piani per la ripresa e la resilienza - Modifiche ai regolamenti 1303/2013/Ue, 2021/1060/Ue e 2021/1755/Ue, e alla direttiva 2003/87/Ce