Tar Bolzano: irragionevoli i limiti provinciali all'agrivoltaico
È illegittima, perché irragionevole, la normativa provinciale che impone rigidi limiti agli impianti agrivoltaici senza un'adeguata istruttoria.
Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano, con la sentenza n. 131/2026, ha annullato le norme provinciali che limitavano l’installazione degli impianti agrivoltaici sui terreni agricoli ai soli terreni situati entro 75 metri sopra il livello dei fiumi Adige e Isarco e con pendenza non superiore al 10%.
Per i giudici amministrativi i requisiti geometrico-morfologici individuati dai decreti provinciali costituiscono criteri di natura oggettiva, immutabile e vincolante, suscettibili di precludere preventivamente l'installazione di impianti agrivoltaici su tutti i terreni agricoli che non possiedono tali caratteristiche.
Come puntualizza la sentenza, la normativa introduce una limitazione generalizzata che incide direttamente sulle possibilità di utilizzo dei fondi agricoli per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Di fatto gli atti normativi della provincia limitano pesantemente l'esercizio di diritti costituzionalmente e comunitariamente tutelati, quali la libertà di iniziativa economica e il principio di massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, strumentale al raggiungimento degli inderogabili obiettivi di decarbonizzazione e contrasto ai cambiamenti climatici.
Secondo il Tribunale, i vincoli imposti dalla Provincia risultano altresì privi di un'adeguata istruttoria, a supporto dei due provvedimenti normativi adottati in assenza di criteri tecnici oggettivi e di adeguate evidenze scientifiche, idonee a giustificare la sussistenza di concrete esigenze di tutela del territorio.
Riferimenti
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Dpp Bolzano 8 aprile 2020, n. 13
Disposizioni sulla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
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Dpp Bolzano 17 luglio 2025, n. 18
Modifica del regolamento di esecuzione in materia di uso dell'energia da fonti rinnovabili
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Sentenza Tar Bolzano 15 giugno 2026, n. 131
È illegittima perché irragionevole la normativa provinciale che introduce limiti rigorosi all'installazione di impianti agrivoltaici senza una adeguata istruttoria che giustifichi l'emanazione del provvedimento.