CdS su assoggettamento a Via: necessario bilanciamento interessi
L'Amministrazione che stabilisce di assoggettare il progetto al procedimento di Via deve comparare il sacrifico ambientale imposto e l'utilità socio-economica dell'opera.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4906/2026 precisando che il potere esercitato con la valutazione di impatto ambientale si sostanzia non in una mera verifica di natura tecnica, ma in un giudizio sintetico globale di comparazione tra il sacrificio ambientale imposto e l'utilità socio-economica procurata dalla stessa opera.
Nella specie la valutazione di impatto ambientale è stata disposta con determina regionale su un progetto per la realizzazione di un impianto solare fotovoltaico collegato ad un piano agronomico per l'utilizzo a scopo agricolo dell'area. Ma — secondo i giudici del Consiglio di Stato — dal provvedimento non emergono le ragioni per le quali l'amministrazione abbia ritenuto di attribuire una prevalenza assorbente ai pareri incentrati sul consumo di suolo e sulla presunta generica incidenza negativa derivante dalla realizzazione dell'impianto, senza tenere conto delle valutazioni di segno opposto.
Secondo principi giurisprudenziali consolidati, si legge nella sentenza, la Via è un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo, con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale) e privati.
Nell'esercizio del proprio potere nell'ambito della valutazione d'impatto ambientale, l’Amministrazione deve tenere conto anche delle alternative possibili e dei riflessi della cosiddetta opzione zero, bilanciando gli opposti interessi sulla base dei criteri indicati all'allegato V della parte II del Dlgs 152/2006.
Riferimenti
-
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE II
Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
-
Sentenza Consiglio di Stato 18 giugno 2026, n. 4906
Nel procedimento di valutazione di impatto ambientale (Via) l'Autorità competente deve comparare il sacrificio ambientale imposto e l'utilità socio-economica dell'opera, tenendo anche conto di possibili alternative progettuali e della non realizzazione del progetto (cd. "opzione zero")