Biogas e biometano: novità sulle materie in ingresso
A determinate condizioni, sia le biomasse classificate come "sottoprodotti" sia i residui dei processi di produzione dell'industria agroalimentare classificati come "End of Waste" possono essere ammessi in ingresso negli impianti di biogas e biometano.
Queste importanti novità normative sono contenute nell’articolo 8 del decreto-legge "Carburanti ter" (Dl 30 aprile 2026 n. 63), inserito nella fase di conversione del provvedimento (Legge 25 giugno 2026, n. 113).
In primis, viene chiarito che i residui dei processi di produzione dell'industria agroalimentare possono essere ammessi in ingresso agli impianti di biogas e biometano come sottoprodotti se soddisfano tutte le condizioni previste dall'articolo 184-bis del Codice dell’ambiente.
Sono inoltre ammesse anche le biomasse, solide e liquide, per le quali sia cessata la qualifica di rifiuto ai sensi dell'articolo 184-ter del Codice dell’ambiente (cosiddetto "End of Waste"), purché conformi alla norma tecnica Uni 11922:2026.
La norma, infine, precisa le condizioni alle quali è consentita l’utilizzazione agronomica del digestato derivante da queste materie, nonché i requisiti che possono qualificare tale digestato come sottoprodotto.
Riferimenti
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Promozione della filiera del biogas e del biometano
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Conversione del Dl 63/2026 recante misure per la promozione della filiera del biogas e del biometano