Tee: annullato il regolamento Gse su controlli e sanzioni
Milano, 7 luglio 2026 - 10:12

Tee: annullato il regolamento Gse su controlli e sanzioni

(Filippo Franchetto)

In assenza di una disposizione legislativa attributiva del potere regolamentare, deve essere considerato nullo il regolamento pubblicato dal Gse lo scorso 6 febbraio su decurtazioni e sanzioni in materia di Titoli di efficienza energetica (Tee).

Questo è quanto concludono i giudici del Consiglio di Stato nella sentenza n. 5158 del 30 giugno 2026 che ha portato all’annullamento del "Regolamento per la classificazione delle violazioni e per la definizione delle percentuali di decurtazione applicabili a interventi di efficienza energetica".

 

L’iter giudiziale traeva origine dal rigetto, da parte del Gse, di una "RVC" (richiesta di verifica e certificazione) presentata da una ESCo per il riconoscimento di Tee relativi a interventi di installazione di impianti Fer.

 

Nel frattempo, in attesa del giudizio di appello, il Gse in data 6 febbraio 2026 aveva pubblicato il succitato regolamento sui controlli, i cui contenuti andavano direttamente ad interferire con il processo in corso;  tale interferenza ha imposto al Collegio di verificarne in via pregiudiziale natura e validità.

 

Secondo i giudici, il regolamento Gse è affetto da nullità, ai sensi dell’articolo 21-septies della legge 241/1990, essendo stato emesso in assoluta carenza di potere e integrando così un'ipotesi di difetto assoluto di attribuzione.

 

Il Gestore dei servizi energetici – si legge nella sentenza del Cds — non dispone di un generale potere regolamentare con efficacia esterna, in quanto è una società per azioni, sebbene a capitale interamente pubblico, e, pertanto, non è riconducibile alla pubblica amministrazione in senso stretto. Di conseguenza, il Gestore può emanare regolamenti soltanto nei casi in cui il legislatore espressamente e univocamente gli attribuisca tale potestà.

 

In questo caso, però, non soltanto manca una disposizione legislativa attributiva del potere regolamentare, ma inoltre l’articolo 42 comma 6 del Dlgs 28/2011 affida esplicitamente al Mase il compito di definire (con proprio decreto) la disciplina dei controlli oggetto del regolamento Gse.

 

In conclusione, secondo i giudici la carenza di potere del Gse si mostra in maniera duplice: da un lato a causa del fisiologico difetto strutturale di potestà regolamentare ad efficacia esterna, dall’altro per manifesta violazione di una specifica attribuzione legislativa del potere ad altro soggetto che fa parte della pubblica amministrazione in senso stretto.

Riferimenti

  • Dlgs 3 marzo 2011, n. 28

    Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241

    Disciplina del procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi

  • Sentenza Consiglio di Stato 30 giugno 2026, n. 5158

    È nullo per carenza di potere il regolamento del Gestore dei servizi energetici (Gse) per la classificazione delle violazioni e per la definizione delle percentuali di decurtazione applicabili a interventi di efficienza energetica, in quanto nessuna norma primaria ha conferito tale possibilità al Gse