Tar Lazio su agrivoltaico in aree idonee: il diniego richiede valutazione interessi
Il diniego della Pas per un impianto agrivoltaico avanzato nelle aree idonee alle Fer non può basarsi esclusivamente sulla valutazione paesaggistica, che è obbligatoria ma non vincolante.
Nella sentenza del Tar Lazio 11395/2026 i giudici hanno ribadito che il diniego della Pas (Procedura abilitativa semplificata) per i progetti di energia rinnovabile da realizzare nelle aree idonee non può basarsi in via esclusiva sulla valutazione ambientale negativa della Soprintendenza.
In questi casi, l'Amministrazione competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio ma non vincolante. Spetta invece all'Amministrazione comunale provvedere con determina, previo adeguato ed espresso bilanciamento tra tutti gli interessi coinvolti: l'interesse privato, quello generale di massima diffusione delle rinnovabili e le istanze di tutela dei beni culturali e paesaggistici.
Nel caso in esame, con il provvedimento di diniego della Pas per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato in area idonea, il Comune ha invece attribuito carattere sostanzialmente vincolante al parere espresso dalla Soprintendenza, disattendendo il ruolo assegnatogli dalla legge.
L'autorità procedente avrebbe dovuto svolgere un'autonoma valutazione e un espresso bilanciamento di tutti gli interessi in gioco, specificando le ragioni per cui l'interesse alla diffusione degli impianti Fer dovesse ritenersi recessivo rispetto alle esigenze di tutela paesaggistica. Oppure – in caso contrario — motivando perché il progetto si dovesse realizzare nonostante le valutazioni espresse dall'autorità preposta alla tutela del paesaggio.
Riferimenti
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Regimi amministrativi per produzione energia da fonti rinnovabili (cd. "Testo unico rinnovabili")
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Aree idonee e non idonee in Lazio
in Nextville (Dossier Regioni)
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Sentenza Tar Lazio 22 giugno 2026, n. 11395
Il diniego della Pas per un impianto agrivoltaico avanzato nelle aree idonee alle Fer non può basarsi esclusivamente sulla valutazione paesaggistica, che non è vincolante, ma richiede che l'Amministrazione procedente esprima un adeguato bilanciamento in concreto tra tutti gli interessi in gioco.
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in Nextville (Vademecum)