Tar Umbria su attività libera per fotovoltaico a terra
La disciplina sulle aree idonee non incide sul regime autorizzativo applicabile agli impianti fotovoltaici a terra sotto i 5 MW e la fascia di rispetto dai beni culturali non è un vincolo diretto sull'area.
Lo ha stabilito il Tar Umbria con la sentenza n. 282/2026, pronunciandosi sul regime autorizzativo applicabile a un impianto fotovoltaico a terra di potenza inferiore a 5 MW, localizzato in un'area classificata dal Piano regolatore generale (Prg) comunale come zona industriale.
Per i giudici amministrativi la disciplina autorizzativa applicabile al caso in esame è il regime dell'Attività libera individuata dall’articolo 7 del Dlgs 190/2024, ovvero: la realizzazione degli interventi di cui all’Allegato A del medesimo decreto, tra cui la tipologia di impianto in questione, non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione o certificazione.
Questa disciplina individuata dal Legislatore statale — si legge nella sentenza — ha natura speciale e derogatoria per una serie di impianti cosiddetti minori e si applica a prescindere dalla disciplina delle aree idonee.
Non rileva neppure il fatto che le aree interessate dall'impianto ricadano entro il limite di 500 metri da un bene culturale. L'area oggetto dell'intervneto non è sottoposta ad alcun vincolo paesaggistico e culturale e la fascia di rispetto per i beni culturali non incide direttamente sull'area.
Inoltre il Comune aveva già ritenuto l'area antropizzata, data la presenza di numerose infrastrutture aeree e di linee idriche. Non ricorre dunque il presupposto dell'assenza di antropizzazione richiesto dalla legge per il versamento della cauzione a garanzia degli interventi di dismissione e ripristino.
Riferimenti
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Regimi amministrativi per produzione energia da fonti rinnovabili (cd. "Testo unico rinnovabili")
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Sentenza Tar Umbria 18 giugno 2026, n. 282
La disciplina sulle aree idonee non incide sul regime autorizzativo applicabile agli impianti fotovoltaici a terra sotto i 5MW e la fascia di rispetto dai beni culturali non è un vincolo diretto sull'area.