Tar Lombardia su formazione Pas dopo il Testo unico rinnovabili
La disciplina della Pas introdotta dal Testo unico rinnovabili si estende anche ai procedimenti pendenti prima dell'entrata in vigore del Dlgs 190/2024 e il titolo abilitativo si forma senza prescrizioni.
Lo ha deciso il Tar Lombardia con la sentenza n. 975/2026 in merito alla richiesta di Pas per la riconversione di un impianto da biogas a biometano.
Come hanno chiarito i giudici nella sentenza, la disciplina introdotta dall'articolo 8 del Dlgs 190/2024 si applica non solo alle Pas la cui dichiarazione iniziale sia stata presentata dopo l'entrata in vigore del Testo Unico Fer ma anche a quelle la cui dichiarazione iniziale sia stata presentata prima del 30 dicembre 2024, se entro la stessa data non era ancora stata compiuta la verifica della completezza della documentazione.
Per i giudici amministrativi, il titolo abilitativo in questione si è formato legittimamente, ai sensi della nuova disciplina, per effetto del decorso dei termini previsti dalla legge e in assenza di prescrizioni, a fronte del silenzio serbato dal Comune.
Di conseguenza, è stato annullato il provvedimento di diniego adottato dal Comune, in quanto intervenuto tardivamente e privo di un'adeguata motivazione. Per le stesse ragioni è stata altresì annullata la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi, essendo stata adottata quando il titolo abilitativo si era ormai perfezionato per decorso dei termini.
Riferimenti
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Dlgs 25 novembre 2024, n.190
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Regimi amministrativi per produzione energia da fonti rinnovabili (cd. "Testo unico rinnovabili")
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Sentenza Tar Lombardia 8 luglio 2026, n. 975
La disciplina della Procedura abilitativa semplificata introdotta dal Testo unico Fer si estende anche ai procedimenti pendenti prima dell'entrata in vigore del Dlgs 190/2024 e il titolo abilitativo si forma senza prescrizioni.