CdS dice no ai limiti regionali sull'agrivoltaico
Milano, 28 luglio 2026 - 10:00

CdS dice no ai limiti regionali sull'agrivoltaico

(Tiziana Giacalone)

Il CdS dichiara l'illegittimità della deliberazione di Giunta regionale che introduce restrizioni alla diffusione degli impianti agrivoltaici non previste dal legislatore statale.

Con la sentenza n. 6004/2026, il Consiglio di Stato ribadisce che non possono essere introdotti limiti soggettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dal legislatore statale per accedere al settore dell'agrivoltaico

 

I requisiti soggettivi stabiliti dal legislatore statale — precisano i giudici — riguardano soltanto il conseguimento dei contributi economici stanziati dal Pnrr e dunque, come si legge nella sentenza, non introducono un limite generale all'accesso al settore dell’agrivoltaico a determinate classi di operatori.

 

La delibera regionale in questione consente invece la presentazione di istanze per la realizzazione di impianti agrivoltaici esclusivamente ad alcune categorie di imprenditori agricoli.

 

Secondo i giudici, però, tale limitazione soggettiva è priva di giustificazione, poiché l'attività agricola non deve necessariamente essere esercitata dal titolare dell'impianto, ma può essere svolta anche da operatori terzi in forza di appositi rapporti contrattuali.

 

Inoltre, pur essendo le Regioni titolari di poteri di governo del territorio, tali competenze non consentono di introdurre, in via generale e astratta, requisiti soggettivi che impediscano a categorie di operatori diverse da quelle individuate dalla delibera di accedere al mercato energetico. Del resto, la Corte costituzionale in passato aveva già censurato normative regionali che introducevano limitazioni soggettive all'accesso al settore della produzione di energia da fonti rinnovabili.

 

Pertanto, il Consiglio di Stato dichiara l’illegittimità della delibera di Giunta regionale della Lombardia nella parte in cui autorizza la presentazione di istanze per l’insediamento di impianti agrivoltaici soltanto a imprenditori agricoli, singoli o associati o a società a partecipazione congiunta da parte di operatori energetici e imprenditori agricoli.

Riferimenti