CdS: Regione responsabile per il mancato accesso agli incentivi Fer
La Regione che ha negato illegittimamente l'autorizzazione unica alla realizzazione di un impianto Fer è tenuta a risarcire il danno derivante dalla mancata ammissione al regime incentivante.
Con la sentenza n. 5880/2026, il Consiglio di Stato conferma la responsabilità della Regione per il danno subito dal proponente di un impianto fotovoltaico a causa della mancata ammissione al regime incentivante.
Per ben due volte, come evidenzia la sentenza, la Regione ha respinto l'istanza di autorizzazione unica attribuendo un'illegittima prevalenza al parere negativo dell'Arpa rispetto alle valutazioni favorevoli espresse dalle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento.
Entrambi i provvedimenti di diniego sono stati successivamente annullati e, secondo il Consiglio di Stato, il diniego illegittimo dell'autorizzazione integra la colpa dell'amministrazione regionale che è tenuta a risarcire il danno derivante dal mancato accesso alle tariffe incentivanti.
Il Consiglio di Stato osserva inoltre che è infondata la tesi della Regione secondo cui il proponente non avrebbe avuto la capacità economica di realizzare l'impianto. A dimostrarlo è il fatto che, una volta ottenuta l'autorizzazione unica, il proponente ha effettivamente avviato la costruzione dell'impianto fotovoltaico in questione.
Riferimenti
-
Sentenza Consiglio di Stato 20 luglio 2026, n. 5880
La Regione che ha negato illegittimamente l'autorizzazione unica alla realizzazione di un impianto Fer è tenuta a risarcire il danno derivante dalla mancata ammissione al regime incentivante
-
Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili