Regolamento controlli Tee annullato: i chiarimenti del Gse
Facendo seguito ad una recente sentenza del Consiglio di Stato, il Gse precisa che l'attività istruttoria e di controllo sui Titoli di efficienza energetica verrà ora svolta sulla base di quanto previsto dall'articolo 42 del Dlgs 28/2011.
Con sentenza n. 5158 del 30 giugno 2026, il Consiglio di Stato aveva disposto l'annullamento del "Regolamento per la classificazione delle violazioni e per la definizione delle percentuali di decurtazione applicabili a interventi di efficienza energetica", pubblicato lo scorso febbraio dal Gse.
Il Gestore dei servizi energetici, in una nota pubblicata ieri, comunica di aver rimosso dal proprio sito tale regolamento e i relativi allegati, in ossequio a quanto disposto dai giudici.
Il Gestore, inoltre, sottolinea che ora applicherà l'articolo 42 del Dlgs 28/2011 nella propria attività istruttiva e di controllo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza delle sanzioni alle irregolarità riscontrate. Questo in linea con il consolidato orientamento dei giudici amministrativi, i quali con diverse sentenze hanno stabilito che – in assenza del previsto decreto ministeriale - le modifiche apportate dal legislatore all'articolo 42 del Dlgs 28/1011 (in particolare l'applicazione di decurtazioni percentuali in luogo della decadenza, al ricorrere di determinate condizioni) sono direttamente applicabili dal Gse.
Riferimenti
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sul sito del Gse
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Sentenza Consiglio di Stato 30 giugno 2026, n. 5158
È nullo per carenza di potere il regolamento del Gestore dei servizi energetici (Gse) per la classificazione delle violazioni e per la definizione delle percentuali di decurtazione applicabili a interventi di efficienza energetica, in quanto nessuna norma primaria ha conferito tale possibilità al Gse
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Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili