Il no del CdS all'impianto che non consente la continuità della coltivazione agricola
L'interesse allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili non prevale sulla tutela del paesaggio né sulle produzioni tipiche: richiede il bilanciamento con gli altri interessi pubblici tutelati.
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6254/2026 conferma la legittimità del diniego del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur), relativo alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica.
Come precisa il testo della sentenza, sulla base della documentazione tecnica acquisita, nel territorio interessato sono presenti colture di pregio e di produzioni agroalimentari tutelate.
In questo contesto, i giudici hanno ritenuto che l'impianto, erroneamente qualificato come agrivoltaico, avrebbe determinato un significativo consumo di suolo agricolo, senza garantire la concreta continuità della coltivazione del fondo, secondo le caratteristiche proprie degli impianti agrivoltaici.
Il diniego dell'Amministrazione, ribadiscono i giudici, non rappresenta l'espressione di un'indiscriminata preclusione allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. Le autorità competenti hanno esercitato legittimamente la discrezionalità tecnico-amministrativa, bilanciando l'interesse alla produzione di energia da fonti rinnovabili e gli interessi, di pari rilievo costituzionale, alla tutela del paesaggio, dell'ambiente e del patrimonio agricolo.
Riferimenti
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Promozione dell'energia da fonti rinnovabili - Attuazione della direttiva 2018/2001/Ue
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Sentenza Consiglio di Stato 3 agosto 2026, n. 6254
L'interesse allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili non prevale sulla tutela del paesaggio né sulle produzioni tipiche: richiede il bilanciamento con gli altri interessi pubblici tutelati