Cds su vincolo paesaggistico che non giustifica il divieto assoluto alle Fer
La legittimità del vincolo paesaggistico sull'area non giustifica il divieto della Regione generalizzato e assoluto di installare impianti fotovoltaici a terra.
Lo ha deciso il Consiglio di Stato con la sentenza 6788/2026 in merito agli atti regionali che hanno introdotto un divieto assoluto e generalizzato di installazione di impianti da fonti rinnovabili.
L'area interessata dal divieto e destinata all'installazione dell'impianto fotovoltaico è stata sottoposta a un vincolo paesaggistico, la cui legittimità è stata accertata dai giudici.
Ciononostante, i giudici ritengono illegittimo il divieto assoluto imposto dalla Regione. La decisione di escludere a priori la possibilità di realizzare impianti per la produzione di energia rinnovabile nell'area sottoposta a vincolo paesaggistico deve essere sorretta da una specifica motivazione, che tenga conto anche della rilevanza di interesse pubblico riconosciuta agli impianti Fer e della presunzione di prevalenza di tale interesse.
Come precisa la sentenza, la prevalenza dell'interesse pubblico alla realizzazione di impianti Fer non implica che tale interesse debba essere sempre prevalente, ma richiede che la sua eventuale soccombenza rispetto ad altri interessi sia adeguatamente giustificata e costituisca l'esito di un corretto bilanciamento tra tutti gli interessi contrapposti.
Riferimenti
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Promozione dell'energia da fonti rinnovabili - Attuazione della direttiva 2018/2001/Ue
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Codice dei beni culturali e del paesaggio
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Sentenza Consiglio di Stato 11 settembre 2026, n. 6788
La decisione della Regione di escludere a priori la possibilità di realizzare impianti Fer nell'area assoggettata a vincolo paesaggistico, deve essere motivata in modo specifico tenendo conto che si tratta di impianti assistiti da interesse pubblico e dalla presunzione che tale interesse sia prevalente.