Autorizzazione impianti Fer: Cds su requisito disponibilità giuridica dei suoli
La disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto può essere comprovata dal proponente con un titolo diverso dalla proprietà, fermo restando che il Dlgs 190/2024 ha chiarito l'obbligo di documentarla già con l'istanza.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6966/2026 decidendo in merito alla legittimità dell'autorizzaizone unica regionale alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico su serre.
Premesso che, in materia di autorizzazione di impianti fotovoltaici, la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto può essere comprovata dal proponente con un titolo diverso dalla proprietà, a norma dell’articolo 12 del Dlgs 387/2003 tale dimostrazione poteva essere fornita "nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione".
La giurisprudenza, interpretando in modo restrittivo la norma citata, ha affermato che, per gli impianti fotovoltaici, la disponibilità dell'area costituisce un requisito dell'istanza, richiamando anche le Linee guida nazionali di cui al Dm 10 settembre 2010.
Tuttavia, solo con il Dlgs 25 novembre 2024 n. 190 (non applicabile al caso di specie, ratione temporis), che ha riformato i regimi autorizzativi per gli impianti Fer, è stato definitivamente chiarito che il proponente deve allegare all'istanza la documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto e le opere connesse.
Nel caso in esame, dalla documentazione depositata nel giudizio di primo grado, risulta che il Comune ha più volte confermato la disponibilità dei terreni in capo alla società proponente.
Riferimenti
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Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
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Sentenza Consiglio di Stato 21 settembre 2026, n. 6966
In materia di autorizzazione di impianti Fer, la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto può essere comprovata dal proponente con un titolo diverso dalla proprietà, fermo restando che il Dlgs 190/2024 ha espressamente chiarito l'obbligo di documentarla già con l'istanza