Biometano, per la rivendita si applica il reverse charge
Per l'Agenzia delle entrate, il trattamento Iva dipende dalla destinazione dei singoli acquisti e non dall'attività principale dell'impresa.
Anche un'impresa industriale che non opera abitualmente nel settore energetico può essere soggetta al meccanismo del reverse charge quando acquista biometano per cederlo integralmente a un altro operatore. Lo chiarisce l'Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 196 del 30 ottobre 2026.
Il caso riguarda una società siderurgica che acquista biometano da produttori terzi, tra cui una società agricola, per poi cederlo al proprio fornitore di gas. Quest'ultimo provvede successivamente alla riconsegna del prodotto nell'ambito del contratto di somministrazione energetica stipulato con l'impresa.
La società riteneva di dover essere considerata un consumatore finale, non svolgendo attività di commercializzazione energetica, e sosteneva quindi che i produttori dovessero applicare l'Iva ordinaria in fattura.
L'Agenzia non condivide questa interpretazione e precisa che la qualifica di soggetto passivo rivenditore deve essere verificata con riferimento ai singoli acquisti di gas, indipendentemente dall'attività economica complessiva dell'impresa.
L'Agenzia precisa inoltre che la qualifica di cliente finale per gli utilizzi industriali hard to abate, prevista dall'articolo 5-bis del Dl 63/2024, non modifica l'inquadramento fiscale delle operazioni. La disciplina energetica non incide infatti sui criteri di individuazione dei soggetti passivi rivenditori ai fini Iva.
Riferimenti
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Risposta ad interpello Agenzia delle entrate 30 ottobre 2026, n. 196
Applicazione del "reverse charge" alla rivendita del biometano
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Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale - Stralcio - Misure in materia di impianti fotovoltaici a terra, contrasto alla crisi idrica, Seveso III, politiche del mare (cd. "Decreto Agricoltura")