Milano, 30 aprile 2008 - 00:00

Effluenti da allevamento, non sono rifiuti solo a precise condizioni

(Lavinia Basso)

Affinché siano esclusi dall'applicazione della normativa sui rifiuti e possano essere utilizzati in agricoltura, gli effluenti da allevamento devono rispettare i requisiti dettati dal Dm Agricoltura 7 aprile 2006

Affinché siano esclusi dall'applicazione della normativa sui rifiuti e possano essere utilizzati in agricoltura, gli effluenti da allevamento devono rispettare i requisiti dettati dal Dm Agricoltura 7 aprile 2006.

 

La Corte di Cassazione ha infatti precisato (sentenza 28 febbraio 2008, n. 9104) che il Dm in questione, emanato in attuazione dell'articolo 38, Dlgs 152/1999 (ora articolo 112, Dlgs 152/2006) è la disciplina di riferimento per l'utilizzazione agronomica di tali effluenti.

 

Lo stesso Dm prevede inoltre condizioni specifiche per lo stoccaggio di tali residui, intermini di tempo e di spazio: se non osservate, i rifiuti sono da considerarsi in stato di abbandono e chi li ha così "ammassati" risponde del relativo reato.

Documenti di riferimento