Effluenti da allevamento, non sono rifiuti solo a precise condizioni
Affinché siano esclusi dall'applicazione della normativa sui rifiuti e possano essere utilizzati in agricoltura, gli effluenti da allevamento devono rispettare i requisiti dettati dal Dm Agricoltura 7 aprile 2006
Affinché siano esclusi dall'applicazione della normativa sui rifiuti e possano essere utilizzati in agricoltura, gli effluenti da allevamento devono rispettare i requisiti dettati dal Dm Agricoltura 7 aprile 2006.
La Corte di Cassazione ha infatti precisato (sentenza 28 febbraio 2008, n. 9104) che il Dm in questione, emanato in attuazione dell'articolo 38, Dlgs 152/1999 (ora articolo 112, Dlgs 152/2006) è la disciplina di riferimento per l'utilizzazione agronomica di tali effluenti.
Lo stesso Dm prevede inoltre condizioni specifiche per lo stoccaggio di tali residui, intermini di tempo e di spazio: se non osservate, i rifiuti sono da considerarsi in stato di abbandono e chi li ha così "ammassati" risponde del relativo reato.
Documenti di riferimento
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Sentenza Corte di Cassazione 28 febbraio 2008, n. 9104
Rifiuti - Dlgs 152/2006 - Effluenti da allevamento - Utilizzazione agronomica - Requisiti
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Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento - Attuazione articolo 38 del Dlgs 152/1999