Sentenza Corte di Cassazione 8 febbraio 2008, n. 7455
Rifiuti - Dlgs 22/1997 e Dlgs 152/2006 - Veicoli fuori uso - Smontaggio e rivendita - Smaltimento - Sussiste
Lo smontaggio di veicoli non più funzionanti e la commercializzazione dei componenti ancora utilizzabili è da considerarsi attività di smaltimento e recupero dei rifiuti e pertanto deve essere autorizzata.
La sentenza 8 febbraio 2008, n. 7455 della Corte di Cassazione riafferma tale concetto e chiarisce che tale attività configura il reato di cui all’articolo 51, Dlgs 22/1997 (ora articolo 231, Dlgs 152/2006), ossia illecità attività di smaltimento, recupero, commercializzazione di rifiuti speciali.
Inoltre, lo sversamento di oli esausti ed altri liquidi sul suolo, quale conseguenza di detta attività di smontaggio è configurabile come reato, indipendentemente dalla quantità sversata e dalla prova di un danno accertato all’ambiente.
Corte di Cassazione
Sentenza 8 febbraio 2008, n. 7455
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