Sentenza Corte di Cassazione 2 luglio 2008, n. 26522
Rifiuti - Dlgs 22/1997 e Dlgs 152/2006 - Materiale di risulta demolizione veicoli, cd. "fluff" - Smaltimento in discarica - Condizioni
Il fluff, residuo non metallico della frantumazione dei veicoli, qualora contenga PCB, è da considerarsi rifiuto pericoloso e può essere smaltito in discarica solo a seguito di un adeguato trattamento di bonifica.
La Corte di Cassazione (sentenza 2 luglio 2008, n. 26522) afferma che la normativa in esame non lascia spazio ad alcun dubbio interpretativo, senza contare che anche a livello europeo numerose sono state (e già erano, al momento dei fatti) le iniziative normative connesse alla pericolosità per l'ambiente dello smaltimento di veicoli fuori uso.
Il conferimento di tale materiale in una discarica di primo tipo (ai sensi della delibera interministeriale 27 luglio 1984) è ammesso per il fluff tal quale solo nelle ipotesi in cui non sia pericoloso e sia pertanto assimilabile ai rifiuti urbani.
Corte di Cassazione
Sentenza 2 luglio 2008, n. 26522
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