Sentenza Consiglio di Stato 10 settembre 2009, n. 5420
Inquinamento acustico – Eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica – Strumenti ordinari di intervento – Competenze dirigenziali e sindacali
Nel caso di necessità eccezionali ed urgenti di tutela dall’inquinamento acustico, spetta al Sindaco agire; in mancanza di tali condizioni, sono i dirigenti comunali a vigilare tramite le ordinarie funzioni di controllo.
Lo ricorda il Consiglio di Stato (sentenza 10 settembre 2009, n. 5420), sottolineando la differente funzione rivestita dall’articolo 6 (Competenze dei Comuni) e dall’articolo 9 (Ordinanze contingibili e urgenti) della legge 447/1995, provvedimento di riferimento in materia di inquinamento acustico.
Il Giudice amministrativo ha inoltre legittimato l’avvenuta misurazione in orari differenti del rumore ambientale (cioè la somma di tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e tempo) e del rumore residuo o di fondo (che si calcola sottraendo dal rumore ambientale le specifiche sorgenti disturbanti), in considerazione del fatto che il clima acustico dell’area risulta sostanzialmente uniforme nell’arco del periodo diurno e notturno.
Consiglio di Stato
Sentenza 10 settembre 2009, n. 5420
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