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Rumore
Giurisprudenza

Sentenza Tar Emilia-Romagna 4 maggio 2023, n. 159

Rumore - Inquinamento acustico - Ordinanza che impone forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività per ragioni di tutela urgente della salute o dell'ambiente ai sensi dell'articolo 9, legge 447/1995 - Competenza esclusiva del Sindaco ex articoli 50, comma 5 e 54, Dlgs 267/2000 - Sussistenza

L'ordinanza di riduzione dell'inquinamento acustico che detta misure urgenti a tutela della salute e dell'ambiente rientra nel potere esclusivo del Sindaco e non può essere emessa dal dirigente comunale.
Un principio ricordato dal Tar Emilia-Romagna nella sentenza 4 maggio 2023, n. 159 che ha annullato il provvedimento di un dirigente comunale che imponeva ad un Conservatorio di musica di adottare una serie di misure di contenimento del rumore nelle more del riordino della pianificazione acustica della zona. Il tipo di ordinanza emessa rientra tra quelle definite dall'articolo 9 della legge 447/1995 che prevedono il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività per ragioni di tutela urgente della salute o dell'ambiente.
Si tratta di un potere che ai sensi degli articoli 50, comma 5 e 54, Dlgs 267/2000 spetta esclusivamente al Sindaco. E, ricordano i Giudici, il Consiglio di Stato nella sentenza 6 marzo 2013, n. 1372 ha chiarito che "l'articolo 9 della legge 447/1995 non va riduttivamente ricondotto al generale potere di ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità e igiene pubblica, dovendo piuttosto essere qualificato quale ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico; ciò perché, in assenza di altri strumenti a disposizione delle Amministrazioni comunali, la presenza di una accertata situazione di inquinamento acustico rappresenta di per sé una minaccia per la salute pubblica". Un potere che è chiaro che spetta solo al Sindaco. (FP)

Tar Emilia-Romagna

Sentenza 4 maggio 2023, n. 159