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Giurisprudenza

Sentenza Corte Costituzionale 18 luglio 2011, n. 213

Territorio - Demanio - Concessioni demaniali marittime - Norme regionali - Proroghe automatiche - Illegittimità costituzionale

Le proroghe regionali automatiche delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricettive sono incostituzionali. Lo ha deciso la Corte Costituzionale con sentenza 18 luglio 2011, n. 213.
La Consulta ha bocciato le disposizioni di Marche (Lr 7/2010), Abruzzo (Lr 3/2010) e Veneto (Lr 13/2010) che, in vari modi consentivano un rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricettive, violando la tutela della concorrenza. La proroga automatica determina una disparità di trattamento tra gli operatori economici tra chi ha già la concessione e chi vorrebbe accedervi e non può farlo, visto il rinnovo automatico in capo al vecchio gestore.
Il Legislatore nazionale ha stabilito, all'articolo 1, comma 18, del Dl 194/2009 le modalità di accesso alle concessioni demaniali marittime recependo i principi comunitari di libertà di stabilimento e tutela della concorrenza. Le norme regionali in parola in contrasto con tali disposizioni sono illegittime per violazione dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione.

Corte Costituzionale

Sentenza 18 luglio 2011, n. 213

(Gu 20 luglio 2011 n. 31)

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Marche - Demanio marittimo - Individuazione, con delibera della Giunta regionale, dei criteri per il rilascio delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, nonché le modalità per il loro rinnovo - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità per assenza di motivazione a sostegno della impugnazione - Reiezione. - Legge della Regione Marche 11 febbraio 2010, n. 7, articolo 4, comma 2. - Costituzione, articolo 117, commi primo e secondo, lettere a) ed e). Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Marche - Demanio marittimo - Concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative - Possibilità di rinnovo automatico, a richiesta del concessionario, fino a venti anni - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità per generico riferimento a procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea e per intervenuta sostituzione, ad opera del Trattato di Lisbona, delle richiamate norme comunitarie interposte - Reiezione. - Legge della Regione Marche 11 febbraio 2010, n. 7, articolo 4. - Costituzione, articolo 117, commi primo e secondo, lettere a) ed e); Trattato Ce, articoli 43 e 81 (ora articoli 49 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Abruzzo - Demanio marittimo - Concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative - Possibilità di rinnovo automatico, a richiesta del concessionario, fino a venti anni - Eccepita inammissibilità per difetto di motivazione - Reiezione. - Legge della Regione Abruzzo 18 febbraio 2010, n. 3, articoli 1 e 2. - Costituzione, articolo 117, secondo comma, lettera e). Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Marche - Demanio marittimo - Concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative - Possibilità di proroga, a richiesta del concessionario, fino a venti anni - Indebita introduzione di un rinnovo automatico per i possessori della concessione - Contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, e recepiti dalla normativa nazionale, in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale. - Legge della Regione Marche 11 febbraio 2010, n. 7, articolo 4, comma 1. - Costituzione, articolo 117, primo comma; Dl 30 dicembre 2009, n. 194 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25), articolo 1, comma 18; Trattato Ce, articoli 43 e 81 (ora articoli 49 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Marche - Demanio marittimo - Concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative - Individuazione, con delibera della Giunta regionale previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, dei criteri per il rilascio delle concessioni, nonchè delle modalità per il loro rinnovo - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e di libera concorrenza, violazione del vincolo di osservanza della normativa comunitaria, violazione della competenza statale esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea, e di tutela della concorrenza - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Marche 11 febbraio 2010, n. 7, articolo 4, comma 2. - Costituzione, articolo 117, commi primo e secondo, lettere a) ed e); Dl 30 dicembre 2009, n. 194 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25), articolo 1, comma 18; Trattato Ce, articoli 43 e 81 (ora articoli 49 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Veneto - Demanio marittimo - Concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative - Possibilità di proroga, a richiesta del concessionario, fino a venti anni - Indebita introduzione di un rinnovo automatico per i possessori della concessione - Contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, e recepiti dalla normativa nazionale, in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale. - Legge della Regione Veneto 16 febbraio 2010, n. 13, articolo 5. - Costituzione, articolo 117, primo comma; Dl 30 dicembre 2009, n. 194 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25), articolo 1, comma 18; Trattato Ce, articoli 43 e 81 (ora articoli 49 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea). Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Abruzzo - Demanio marittimo - Concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative - Possibilità di proroga, a richiesta del concessionario, fino a venti anni - Estensione della durata della concessione applicabile anche alle nuove concessioni per le quali, alla data di approvazione della disposizione censurata, sia in corso il procedimento di rilascio - Indebita introduzione di un rinnovo automatico per i possessori della concessione - Contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, e recepiti dalla normativa nazionale, in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale. - Legge della Regione Abruzzo 18 febbraio 2010, n. 3, articoli 1 e 2. - Costituzione, articolo 117, primo comma; Dl 30 dicembre 2009, n. 194 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25), articolo 1, comma 18; Trattato Ce, articoli 43 e 81 (ora articoli 49 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea)