Sentenza Consiglio di Stato 12 maggio 2016, n. 1926
Territorio - Gestore distribuzione acqua pubblica - Canone patrimoniale non ricognitorio per uso strada demaniale comunale - Applicazione - Condizioni - Solo se pregiudica il normale utilizzo della strada - Acquedotto interrato - Esclusione
Il canone non ricognitorio per l'uso della strada imposto dal Comune a un gestore del servizio idrico non è dovuto se l'acquedotto è interrato e non impedisce l'uso pubblico della bene demaniale.
Dal Consiglio di Stato (sentenza 12 maggio 2016, n. 1926) arriva lo stop ai canoni patrimoniali non ricognitori imposti ex articolo 27 del Dlgs 285/1992 (Codice della strada) imposti in modo illegittimo ai gestori dei servizi idrici, energetici o di telecomunicazioni. Nella specie a impugnare il provvedimento di un Comune della Lombardia era stata la società esercente il servizio di distribuzione dell'acqua potabile. Il Comune riteneva dovuto il canone patrimoniale non ricognitorio per la sola esistenza della rete (acquedotto) collocata in posizione interrata su bene demaniale comunale.
Non la pensa così il Consiglio di Stato; il fatto che il Dlgs 285/1992 faccia riferimento alla sola "sede stradale" e non al sottosuolo determina che il canone dovuto per l'uso singolare dalla risorsa stradale è dovuta solo se viene limitato il suo tipico utilizzo, cosa che non è se l'acquedotto è interrato. Il canone sarà eventualmente dovuto solo per il periodo di posa in opera dell'acquedotto con occupazione della sede stradale.
Consiglio di Stato
Sentenza 12 maggio 2016, n. 1926
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