Sentenza Corte di Cassazione 11 maggio 2012, n. 17817
Bonifiche - Articolo 257, Dlgs 152/2006 - Superamento livelli contaminazione - Adozione progetto di bonifica - Omessa adozione - Consumazione reato
L'evento che configura il reato di inquinamento di suolo, sottosuolo, acque di falda e che comporta l'obbligo di bonifica in capo al responsabile (articolo 257, Dlgs 152/2006) è solo e soltanto il superamento della concentrazione soglia di rischio (Csr).
Per accertarlo è necessario che sia effettuata l'analisi di rischio sanitario e ambientale sito-specifica; se dall'analisi di rischio risulta che vi è stato il superamento dei livelli di contaminazione, il reato può dirsi accertato e conseguentemente sorge l'obbligo, in capo al responsabile, di mettere in sicurezza il sito e di redigere il progetto di bonifica (articolo 242, Dlgs 152/2006).
Sotto la vigenza del Dlgs 22/1997 (articolo 51), invece, l'evento materiale del reato consisteva in un pericolo concreto ed attuale di inquinamento di tali matrici ambientali: pertanto, afferma la Cassazione con sentenza 11 maggio 2012, n. 17817, la norma attualmente vigente deve considerarsi più favorevole.
Corte di Cassazione
Sentenza 11 maggio 2012, n. 17817
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