Sentenza Corte di Cassazione 31 maggio 2012, n. 21032
Rifiuti - Dlgs 152/2006 - Deposito temporaneo - Luogo di produzione dei rifiuti - Contiguità e disponibilità - Necessaria - Violazione paesaggistica - Reato di pericolo
Il deposito temporaneo dei rifiuti può avvenire anche in un luogo differente da quello di produzione degli stessi, purché contiguo, funzionalmente collegato e nella disponibilità del produttore dei rifiuti.
La Corte di Cassazione ha così confermato la condanna per deposito incontrollato di rifiuti (articolo 256 del Dlgs 152/2006) nei confronti di un privato sorpreso a scaricare il materiale di risulta dei lavori di rifacimento di un impianto fognario su un terreno distante 700 metri dallo scavo (sentenza 21032/2012).
Nel caso di “notevole distanza” tra il luogo dei lavori e quello di deposito dei rifiuti, ricorda la Cassazione, il deposito temporaneo è impossibile anche alla luce della sentenza 35622/2007 con cui lo stesso Giudice ha stabilito che “la contiguità tra luogo di produzione del rifiuto e il luogo che sia comunque nella disponibilità dell’impresa produttrice dello stesso (…), consente di estendere al secondo, ove funzionalmente legato al primo, la qualificazione utile per la individuazione della nozione di deposito temporaneo”.
Corte di Cassazione
Sentenza 31 maggio 2012, n. 21032
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