Sentenza Corte di Cassazione 8 febbraio 2019, n. 6270
Rifiuti - Immissione di rifiuti nelle acque superficiali - Responsabilità penale - Articolo 192, Dlgs 152/2006 - Reato di deposito incontrollato di rifiuti - Articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Successiva contestazione del reato di inquinamento ambientale - Articolo 452-bis, Codice penale - Sovrapponibilità col reato di gestione illecita di rifiuti - Esclusione - Maggiore latitudine applicativa del delitto di inquinamento ambientale rispetto alla gestione illecita di rifiuti - Sussistenza
Il delitto di inquinamento ambientale ex articolo 452-bis, Codice penale concorre col deposito incontrollato di rifiuti (articolo 192, Dlgs 152/2006), poiché presenta una maggiore latitudine applicativa.
La Corte di Cassazione nella sentenza 8 febbraio 2019, n. 6270 ha respinto le doglianze dell'impresa siciliana ricorrente alla quale era stata prima contestata la gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, Dlgs 152/2006 per avere depositato in modo incontrollato rifiuti immettendoli nelle acque superficiali, in violazione del divieto di cui all'articolo 192 commi 1, 2 e 3 del Dlgs 152/2006 e successivamente in altro procedimento poi unito al primo le veniva contestato l'inquinamento ambientale ex articolo 452-bis, Codice penale per avere cagionato abusivamente un deterioramento significativo e misurabile delle acque, dei terreni e di tutto l'ecosistema relativo all'impianto di compostaggio, mediante l'illecito smaltimento dei rifiuti.
La Cassazione ha ribadito che deve escludersi che il fatto contestato nel primo procedimento penale sia lo stesso di quello ascritto agli indagati nel secondo procedimento poi riunito al primo non solo perché la fattispecie contestata in quest'ultimo procedimento (articolo 452-bis Codice penale) è scaturita dall'emersione di ulteriori elementi di indagine, ma soprattutto perché il delitto di inquinamento ambientale presenta una differente e maggiore latitudine applicativa rispetto alla gestione illecita di rifiuti di cui all'articolo 256 del Dlgs 152/2016, venendo in rilievo profili diversi e ulteriori tali da escludere la sovrapponibilità tra le due figure criminose.
Corte di Cassazione
Sentenza 8 febbraio 2019, n. 6270
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