Ordinanza Corte di Cassazione 23 maggio 2012, n. 19457
Rifiuti - Discariche - Barriera protettiva - Requisiti - Formazione geologica naturale - Non richiesta
Qualora il substrato naturale non abbia sufficienti condizioni di spessore e/o permeabilità esso può (anzi deve) essere integrato da una barriera artificiale che fornisca una protezione adeguata al sottosuolo e ai fianchi della discarica.
L’ordinanza 23 maggio 2012, n. 19457 della Corte di Cassazione chiarisce infatti che da nessuna parte nell’ordinamento e nel Dlgs 36/2003 in materia di discariche (in particolare il punto 2.4.2 dell’allegato I) si rinviene una norma che richieda l’esistenza originaria e naturale di una barriera con i specifici requisiti di permeabilità e spessore richiesti dalla legge.
La barriera costituita da una formazione geologica naturale non deve pertanto necessariamente rispondere, di per sè sola, ai requisiti richiesti dal Dlgs 36/2003 ben potendo essere integrata da una barriera artificiale affinchè siano complessivamente rispettate le condizioni richieste dalla legge.
Corte di Cassazione
Ordinanza 23 maggio 2012, n. 19457
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: