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Rifiuti
Giurisprudenza

Ordinanza Corte di Cassazione 23 maggio 2012, n. 19457

Rifiuti - Discariche - Barriera protettiva - Requisiti - Formazione geologica naturale - Non richiesta

Qualora il substrato naturale non abbia sufficienti condizioni di spessore e/o permeabilità esso può (anzi deve) essere integrato da una barriera artificiale che fornisca una protezione adeguata al sottosuolo e ai fianchi della discarica.
L’ordinanza 23 maggio 2012, n. 19457
della Corte di Cassazione chiarisce infatti che da nessuna parte nell’ordinamento e nel Dlgs 36/2003 in materia di discariche (in particolare il punto 2.4.2 dell’allegato I) si rinviene una norma che richieda l’esistenza originaria e naturale di una barriera con i specifici requisiti di permeabilità e spessore richiesti dalla legge.
La barriera costituita da una formazione geologica naturale non deve pertanto necessariamente rispondere, di per sè sola, ai requisiti richiesti dal Dlgs 36/2003 ben potendo essere integrata da una barriera artificiale affinchè siano complessivamente rispettate le condizioni richieste dalla legge.

Corte di Cassazione

Ordinanza 23 maggio 2012, n. 19457